top of page

Sezione URP

ACCESSO AGLI ATTI

 

Cos'è il diritto di accesso

Il diritto di accesso è la facoltà riconosciuta agli interessati di esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione. L’accesso comporta, per il richiedente, il solo rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per l’attività di ricerca e per il rilascio della copia.

​

Questo diritto è disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge Regionale n. 57 del 1993 e dal Regolamento della Giunta Regionale n. 01/2002, con le relative modifiche.

​

Chi può esercitare il diritto di accesso

Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati – cittadini, associazioni, imprese e altri enti – inclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, a condizione che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto della richiesta.

​

A chi può essere esercitato

Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di:

  • Soggetti di diritto pubblico;

  • Soggetti di diritto privato, ma solo per quanto riguarda le attività di pubblico interesse da essi svolte.
     

Cosa si intende per documento amministrativo

Per documento amministrativo si intende qualsiasi rappresentazione – grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di altra natura – del contenuto di atti, anche interni o non riferiti a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e relativi ad attività di pubblico interesse, a prescindere dalla loro disciplina giuridica, pubblicistica o privatistica.

​

Come presentare la richiesta

La richiesta di accesso va presentata formalmente:

  • All’ufficio che detiene l’atto richiesto;

  • In alternativa, all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP).

Se la richiesta viene indirizzata a un ufficio diverso da quello competente, sarà cura di quest’ultimo trasmetterla direttamente all’URP, che provvederà a inoltrarla correttamente e a informare il richiedente.

​

Modalità di esercizio

La richiesta deve essere redatta in carta libera, preferibilmente utilizzando un modulo prestampato in triplice copia fornito dall’Amministrazione, e deve essere sottoscritta dal richiedente.

Le tre copie hanno le seguenti finalità:

  • Una è trattenuta dall’URP per fini statistici e di controllo;

  • Una viene restituita al richiedente come ricevuta;

  • Una è destinata all’ufficio competente per l’evasione della richiesta.
     

(Riferimento normativo: artt. 453 e seguenti, e art. 462 del Regolamento della Giunta Regionale n. 01/2002)

bottom of page