Attività e procedimenti
L'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 ago 2013 10:07
Scorciatoie:
Dati aggregati attività amministrativa
L'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 ago 2013 10:10
Tipologie di procedimento
Art. 35, c. 1 e 2 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza comprensivi di:
- breve descrizione; indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; nome del responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale (e, se diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del responsabile dell'ufficio, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale); le modalità per ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso; il termine per l''adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; i procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o il procedimento può concludersi con il silenzio assenso; gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale; il link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua attivazione; le modalità per effettuare i pagamenti eventualmente necessari; il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; i risultati delle indagini di customer satisfaction, facendone rilevare il relativo andamento.
- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi fac-simile per le autocertificazioni, gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità' di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 ago 2013 10:21
Monitoraggio tempi procedimentali
Art. 24, c. 2 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell' art. 1 comma 28 legge 6 novembre 2012 n. 190 .
Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 ago 2013 12:23
Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati
Art. 35, c. 3 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 ago 2013 10:24
