UNIVERSITA’ AGRARIA DI TARQUINIA

  

  Provvedimenti organi di indirizzo politico

Art. 23, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui sopra sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.


Ultimo aggiornamento (Venerdì 23 Agosto 2013 07:29)