Accesso agli atti
Cos'è il diritto di accesso ?
È il diritto degli interessati ad esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi. Nel caso di copia e di ricerca del documento il richiedente è tenuto al solo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.
Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. ( Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni - L.R. 57/93 - Regolamento di Giunta Regionale 01/02 e succ. mod. )
Nei confronti di chi può essere esercitato il diritto di accesso?
Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.Cosa si intende per documento amministrativo?
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. (Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni - L.R. 57/93 - Regolamento di Giunta Regionale 01/02 e succ. mod. )
Chi può esercitare il diritto di accesso?
Tutti i soggetti privati (cittadini, associazioni, imprese, ecc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. (Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni - L.R. 57/93 - Regolamento di Giunta Regionale 01/02 e succ. mod. )
A chi deve essere presentata la richiesta di accesso?
La richiesta formale può essere indirizzata all'ufficio che detiene l'atto ovvero all'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
La richiesta indirizzata a struttura diversa da quella competente viene trasmessa direttamente da questo all'Ufficio per le relazioni con il pubblico che provvederà al successivo corretto inoltro della domanda e a darne conseguente comunicazione all'interessato. ( art. 453 e ss. Regolamento della Giunta Regionale n.01/2002).
Come si esercita il diritto di accesso?
La richiesta formale e' redatta in carta libera, preferibilmente mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato in triplice copia dall'amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata dal richiedente. Una delle copie e' destinata all'Ufficio per le relazioni con il pubblico per lo svolgimento delle relative funzioni statistiche e di controllo, mentre un'altra copia e' restituita al richiedente quale ricevuta. ( art. 462 Regolamento della Giunta Regionale n. 01/2002)
Ultimo aggiornamento (Venerdì 21 Maggio 2010 12:05)